viernes, 30 de agosto de 2013

Collares eléctricos y otros instrumentos análogo






Uso de collares electricos y otros instrumentos analogos
Aqui nos dicen, desde la adminsitración que no se puede hacer. Y EN ITALIA SI ? 



Según el artículo 1 de la ley del 5 de Julio de 2005 el ministro Italiano de sanidad declara:
El uso de collares eléctricos y otros instrumentos análogos, que provocan dolor en los perros, en la fase de adiestramiento y en cualquier fase de la relación humano-perro se incluye en la disciplina sancionadora prevista en el artículo 727, segundo comoa, del código penal, comoa 3 de la ley del 20 de Julio de 2004, n.189.
THE ITALIAN LAW BANDS THE SHOCK, PRONG AND PINCH COLLARS.
We already find the law signed by the Health minister of Italy in 2005 against the harmful collars. Bellow the article published at the Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana after the 5th July of 2006 is ban the use of this kind of collars because they are opposite different Protections Animals approved in Italy since 1991. The use of electrical necklaces and other analogous instruments, which provoke pain in the dogs, in the phase of training and in any phase of the human-dog relation is included in the sanction discipline foreseen in the article 727, of the penal code, 3 of the law of July 20 th, 2004, n.189.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Visto l'Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' dei cani;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la necessita' e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;
Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
Ordina:
Art. 1.
1. L'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727, secondo comma, del codice penale, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro: Storace

http://www.difendiamoli.it/leggi/Divieto_uso_del_collare_elettrico_e_di_altro_analogo.html

No hay comentarios: